Art. 5.
(Uffici di supporto).

      1. Gli uffici di supporto all' attività politica dei Ministri, dei Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

 

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dei ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono costituiti da:

          a) un capo di gabinetto;

          b) un segretario particolare;

          c) un consulente;

          d) un responsabile del servizio del cerimoniale;

          e) un addetto stampa;

          f) due addetti all'ufficio di gabinetto;

          g) tre addetti all'ufficio di segreteria;

          h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;

          i) due commessi.

      2. L'ufficio di supporto all'attività politica del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito da:

          a) un capo di gabinetto;

          b) un segretario particolare;

          c) due consulenti;

          d) un responsabile e tre addetti del servizio del cerimoniale;

          e) due addetti stampa;

          f) sei addetti all'ufficio di gabinetto;

          g) quattro addetti all'ufficio di segreteria;

          h) un autista addetto all'ufficio di gabinetto;

          i) quattro commessi.

      3. Il personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 deve essere scelto, ad eccezione

 

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dei consulenti e degli addetti stampa, tra i funzionari e gli impiegati di ruolo dell'amministrazione statale e dei ruoli organici degli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici e gli enti pubblici territoriali.